Capitolo 81
cullato di fronte allo scoppio delle guerre delle Rose, o uno dei due feste in così disperato una lotta sarebbe andata a vuoto appena ad avere si giovato a di lui. Edward IV. si dice che sia stato clemente verso, eresia; ma la sua tolleranza, se fosse più che immaginario, era solamente tacito; lui non si avventurò mai ammetterlo. È più probabile che nell'inveterato frenesia di quegli uomini di anni non aveva nessun agio per ricordare che eresia esistè. Il clero fu andato via così imperturbato per andare il loro proprio corso a suo naturale fine. Il temporale li era passati su senza rompere; e loro non facevano sogni che raggrupperebbe di nuovo. L'immunità dalla quale loro goderono il le sofferenze generali della guerra civile contribuirono ingannarli; e senza ansia per le conseguenze, e dimenticando il significativo avvertendo loro avevano ricevuto quale, loro affondarono fermamente in quella condizione quale è inevitabile dalla costituzione di natura umana, fra uomini senza la fede, ricco, potente, ed alimentò lussuosamente, ancora condannò a celibato, e tagliò via dai doveri comuni e piaceri comuni di vita all'ordine del giorno. Sul ritorno di un governo fisso, loro furono spaventati, per un momento nella loro sicurezza; la condotta di alcuni fra loro era divenuta così insopportabile, quel Enrico VII pari., chi ereditò il Lancastrian comprensioni, fu costretto per osservarlo; ed il breve atto seguente era passò dal suo primo parlamento, mentre provando dai molti termini nei quali è si adagiato la natura esistente di disciplina di chiesa. "Per il più sicuro e riforma probabile", corre, "di preti, impiegati, ed uomini religiosi, colpevole, o dai loro demeriti divulgati apertamente di vivere incontinente in loro corpi, contrari al loro ordine, sia decretò, ordinò, e stabilito, che è legale a tutti gli arcivescovi e vescovi, e l'altro ordinaries giurisdizione di episcopal che ha, punire e castigare uomini così religiosi, essendo all'interno dei confini della loro giurisdizione, come sarà condanni prima loro, da prova legale, dell'adulterio la fornicazione, incesto o altro carnale
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